logo PIAZZA D.ZEMINI, 28 - 00042 ANZIO (RM) TEL. 06/9875341 - FAX 06/98671213
home
chi coop interventi modulistica normative contatti


INDIETRO



SOCI DI COOPERATIVE EDILIZIE E IMPOSTE DI REGISTRO, IPOTECARIE E CATASTALI

Corte di Cassazione, civ Sezione Tributaria Civile, ordinanza del 4 gennaio 2011, n. 178

Le agevolazioni tributarie, in tema di imposte di registro, ipotecarie e catastali, previste dal Decreto Legislativo 5 aprile 1945, n. 141, articolo 12 e dal Decreto Legge 31 ottobre 1980, n. 693, articolo 8 (convertito in Legge n. 891 del 1980), per gli atti di assegnazione di case di abitazione ai soci di cooperative edilizie, sono soggette, fra l'altro, alla condizione che il socio assegnatario non venda l'immobile per un periodo di cinque anni, decorrente dall'assegnazione. Ai fini del calcolo del predetto periodo quinquennale, il termine assegnazione non va inteso nel senso di immissione in possesso, bensì in quello di attribuzione patrimoniale, implicante il trasferimento della proprietà, con la conseguenza che il quinquennio decorre dall'atto pubblico di acquisto del bene (Cass. n. 7684/2002).


Fonte:


ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO
COOPERATIVE DEL TIRRENO © 2010 | AREA RISERVATA
indietro