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Legge 4 dicembre 1993, n. 493 - Conversione in legge del decreto legge 5 ottobre 1993, n.398, concernente disposizioni per l'accelerazione degli investimenti ed il sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia.

(*) Le modificazioni ed integrazioni sono riportate fra virgolette; inoltre, della presente legge, si riportano solo gli articoli e i commi di specifico interesse.

Art.1.

Programmi di investimento 1993-1995
<<1. Ai fini del sostegno dell'occupazione, il CIPE, anche mediante modifica delle proprie procedure, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, riesamina i programmi d'intervento previsti dalla normativa vigente al fine di verificare l'esecutività dei singoli progetti, di confermarne le priorità e di accelerarne l'attuazione. Il CIPE, in sede di verifica, tiene conto, nella determinazione delle priorità, del grado di effettiva esecutività dei progetti, della loro conformità agli strumenti urbanistici vigenti nonché dell'importanza degli interventi per la funzionalità di opere esistenti e non completate. Il CIPE, nello stesso termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ha facoltà di deliberare la revoca, da disporsi, nei successivi venti giorni, con decreto del Ministro competente, dei finanziamenti per l'esecuzione di opere la cui realizzazione non sia stata avviata o la cui prosecuzione risulti non conveniente e di destinare le somme disponibili, ad eccezione di quelle destinate ad interventi di tutela ambientale di cui all'art.13, secondo comma, del presente decreto, ad opere affidabili per l'esecuzione entro centottanta giorni dalla data della delibera del CIPE stesso, con priorità per quelle dislocate nelle aree di crisi di cui all'art.1, primo comma, del decreto legge 20-5-1993, n.148 (tale articolo riguardante: "Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione" stabiliva per gli anni 1993-1995 misure straordinarie intese a sostenere i livelli occupazionali nelle aree individuate e nelle zone con rilevante squilibrio tra domanda ed offerta di lavoro, ai sensi del D.L. 120/1989 convertito nella legge 181/1989.), convertito, con modificazioni, dalla legge 19-7-1993, n.236, e nelle aree colpite dagli eventi alluvionali del settembre-ottobre 1993. Nella riallocazione delle risorse il CIPE segue, di massima, il criterio di compensare temporalmente, nel triennio 1993-1995, le eventuali modificazioni settoriali e territoriali della spesa inizialmente prevista>>.

2.(questo comma dispone che restino validi gli atti, i provvedimenti, gli effetti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei D.L. 8-4-1993, n.101; 7-6-1993, n.180 e 6-8-1993, n.280, non convertiti in legge).

3. Gli importi derivanti dalle revoche di cui al primo comma sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnati con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, ai pertinenti capitoli di spesa. <<I mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti in base a leggi speciali che prevedono l'ammortamento a totale carico dello Stato sono revocati, qualora gli enti locali mutuatari non abbiano dato inizio ai lavori entro un triennio dalla concessione o abbiano dichiarato la impossibilità alla esecuzione dell'opera, con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, adottato di concerto con il Ministro competente per materia. Le risorse che si renderanno disponibili per effetto delle revoche di cui al periodo precedente possono essere riassegnate, con decreto del Ministro del bilancio e il Ministro del tesoro, a comuni, province e comunità montane, per l'esecuzione di opere pubbliche urgenti, nei limiti temporali e finanziari residui sui mutui revocati, previa restituzione da parte degli originari mutuatari delle somme eventualmente erogate>>.
4. Si omette in quanto sostitutivo dei commi 1 e 3 dell'art.8 del D. Leg. 3-4-1993, n.96.

5. Si omette in quanto modificativo dell'art.12 della legge 23-12-1992, n.498.
Art. 2
Investimenti industriali nelle aree terremotate della Campania, Basilicata e del Belice
1. In attuazione dell'art.2, quarto comma, lettera c), della legge 23-1-1992, n.32, è autorizzata l'utilizzazione della somma di lire 430 miliardi, ripartita in lire 130 miliardi per l'anno 1992 e lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1993 e 1994, destinata alle finalità di cui agli artt. 27 e 39 del testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30-3-1990, n.76.
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2. La disponibilità di cui al primo comma è destinata:
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a) <<alla liquidazione del saldo dei contributi concessi, ai sensi dell'art.39, secondo comma, del testo unico approvato con decreto legislativo 30-3-1990, n.76, nonché alla liquidazione dell'aggiornamento dei contributi concessi, ai sensi dell'art.39, terzo comma, del medesimo testo unico, a condizione, in entrambi i casi, che l'iniziativa realizzata raggiunga i livelli occupazionali medi previsti in sede di concessione dei contributi>>;
b) alla liquidazione del saldo dei contributi concessi per gli interventi di riparazione e ricostruzione degli stabilimenti industriali e delle attrezzature di cui all'art.27 del testo unico approvato con decreto legislativo 30-3-1990, n.76;
c) alla liquidazione degli oneri per espropri e collaudi, nonché all'esecuzione di opere di
completamento indispensabili per la funzionalità delle infrastrutture realizzate.
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3. Il termine di diciotto mesi previsto dall'art.39, undicesimo comma, del testo unico approvato con decreto legislativo 30-3-1990, n.76, è elevato, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a ventiquattro mesi, prorogabili per un periodo non superiore a mesi dieci per cause non imputabili alla volontà del beneficiario, sempreché l'investimento totale sia in fase di effettivo completamento ed abbia già raggiunto la misura del settantacinque per cento.
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4. I lotti delle aree infrastrutturate ai sensi dell'art.39 del testo unico approvato con decreto legislativo 30-3-1990, n.76, tuttora non assegnati, ovvero assegnati da oltre dodici mesi e tuttora non utilizzati, sono ceduti per l'ampliamento di iniziative già insediate nell'agglomerato industriale, a condizione che le iniziative stesse abbiano raggiunto gli obiettivi previsti nel progetto originario e che l'ampliamento programmato determini ulteriori incrementi dei livelli occupazionali. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle iniziative di cui all'art.39 del testo unico approvato con decreto legislativo 30-3-1990, n.76, localizzate nei piani di insediamento produttivo di cui all'art.34, terzo comma, lettera b), del medesimo testo unico. Il prezzo di cessione del lotto è determinato in misura pari al costo sostenuto o da sostenere per l'esproprio <<nonché per le relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria>> e, comunque, in misura non superiore a quanto previsto dall'art.5-bis del decreto legge 11-7-1992, n.333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8-8-1992, n.359, e successive modificazioni.
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5. In caso di revoca dell'assegnazione del lotto con contestuale dichiarazione di decadenza dai contributi previsti all'art.39 del testo unico approvato con decreto legislativo 30-3-1990, n.76, per la mancata osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione, il lotto e il contributo concesso possono essere attribuiti ad altro soggetto idoneo sotto il profilo tecnicoeconomico, con preferenza per i titolari di iniziative in attività nell'area industriale. Le opere e gli impianti eventualmente realizzati dal soggetto decaduto saranno valutati sulla base di perizia giurata dei lavori eseguiti e della spesa effettivamente sostenuta, da redigersi a cura di tecnico abilitato designato da parte del presidente del tribunale territorialmente competente, che curerà il reperimento della documentazione di spesa avvalendosi della Guardia di finanza.
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6. Ogni stanziamento proveniente dal fondo previsto dall'art.3 del testo unico approvato con decreto legislativo 30-3-1990, n.76, tuttora disponibile presso i comuni, è utilizzato esclusivamente per il ripristino del patrimonio edilizio privato danneggiato, nel rispetto delle priorità sancite dall'art.3 della legge 23-1-1992, n.32. In deroga ad ogni diversa disposizione contenuta nel testo unico approvato con decreto legislativo 30-3-1990, n.76, è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni interessate di dar corso ad appalti per nuove opere pubbliche gravanti sul fondo di cui all'art.3 del medesimo testo unico. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, previa deliberazione del CIPE, può autorizzare l'utilizzo delle risorse assegnate, <<sulla base di una verifica di congruità e funzionalità anche economica degli interventi effettuata da apposito comitato tecnico già previsto nella deliberazione del CIPE del 3-8-1993, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.216 del 14-9-1993, con vincolo di. destinazione>> per il completamento di opere pubbliche in corso, per la esecuzione di nuove opere solo se strettamente connesse e funzionali al ripristino del patrimonio edilizio pubblico danneggiato dagli eventi sismici, nel rispetto delle norme vigenti in materia di appalti pubblici e con esclusione di affidamenti a mezzo di appalti concorso, trattativa privata o concessione e con divieto di esecuzione dei lavori in sub-appalto. <<I componenti del comitato tecnico di cui al precedente periodo sono individuati con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica nel quale è fissato anche il relativo rimborso spese>>. Per ogni ulteriore necessità finanziaria per il ripristino di opere pubbliche programmate, le amministrazioni pubbliche interessate provvedono, in deroga ad ogni diversa disposizione, con assoluta priorità, utilizzando gli ordinari stanziamenti di bilancio. Resta fermo il divieto previsto dall'art.34, ventitreesimo comma, del testo unico approvato con decreto legislativo 30-3-1990, n.76, di assegnazione di nuovi fondi in favore dei comuni tuttora privi di strumenti urbanistici previsti ed approvati ai sensi del medesimo testo unico.
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7-9. Si omettono in quanto modificativi del Decreto Legislativo 30-3-1990, n.76.
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8. Il termine del 31 dicembre 1992 previsto dall'art.2, commi primo e secondo, della legge 31- 5-1990, n.128, per l'affidamento dei lavori di riparazione e ricostruzione ad imprese iscritte in apposito albo tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, è ulteriormente differito al 31 dicembre 1994.
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10. Per consentire la prosecuzione degli interventi di ricostruzione e riparazione dell'edilizia privata e delle connesse opere di urbanizzazione primaria nelle zone del Belice colpite dal terremoto del 1968, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 36 miliardi per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.
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11. <<Sono trasferite alla regione siciliana le funzioni statali relative a tutte le operazioni e le procedure necessarie di frazionamento ed accatastamento con presentazione all'ufficio tecnico erariale delle domande di voltura catastale degli immobili e beni espropriati per i lavori di urbanizzazione primaria e secondaria e per i lotti assegnati ai privati nonché degli edifici pubblici nelle zone della Valle del Belice colpite dagli eventi sismici del gennaio 1968. Sono altresì trasferite alla regione siciliana le funzioni statali attinenti l'istruttoria delle pratiche relative a contributi concessi, per la ricostruzione privata nelle predette zone della Valle del Belice, sulla base di norme antecedenti alla data di entrata in vigore della legge 27-3-1987, n.120>> (quest'ultima, entrata in vigore il 28 marzo 1987, ha convertito in legge il D.L. 8/1987).
Art. 3
Imputazione delle spese di programmazione e progettazione
1. A valere sugli stanziamenti iscritti nei capitoli delle categorie X e XI del bilancio dello Stato, le amministrazioni competenti possono destinare una quota non superiore al 3 per cento degli stanziamenti stessi alle spese necessarie alla stesura di programmi di investimento ed ai relativi progetti preliminari, di massima e progettazioni esecutive, incluse indagini geologiche, geognostiche, valutazioni di impatto ambientale o altre rilevazioni, nonché gli studi per il finanziamento di progetto. Analoghi criteri adottano, per i propri bilanci, le regioni e le province autonome, qualora non vi abbiano già provveduto, nonché i comuni e le province o loro consorzi.

2. Per le opere finanziate dai comuni, province e loro consorzi e dalle regioni attraverso il ricorso al credito, l'istituto mutuante è autorizzato a finanziare anche le quote relative alle spese di cui al primo comma, anche se già anticipate dall'ente mutuatario.
Art. 4
Procedure per il rilascio di concessioni edilizie
<<1. In assenza di legislazione regionale, si applicano le disposizioni del presente articolo ai sensi dell'art.29 della legge 7-8-1990, n.241. Sono fatte salve le disposizioni di cui alle leggi 1- 6-1939, n.1089, e successive modificazioni, e 29-6-1939, n.1497, e successive modificazioni, e del decreto legge 27-6-1985, n.312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8-8-1985, n.431, e successive modificazioni.

2. Al momento della presentazione della domanda di concessione edilizia, l'ufficio abilitato a riceverla comunica al richiedente il nominativo del responsabile del procedimento di cui agli artt. 4 e 5 della legge 7-8-1990, n.241.

3. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di concessione, il responsabile del procedimento cura l'istruttoria, acquisisce i pareri che il richiedente non abbia l'onere di allegare, redige e trasmette alla commissione edilizia comunale la relazione per il parere di competenza. Il termine di cui al presente comma può essere interrotto una sola volta se il responsabile del procedimento chiede all'interessato una integrazione della documentazione da allegare alla domanda di concessione. Tale termine decorre nuovamente per intero dalla data della presentazione della documentazione integrativa.

4. La commissione edilizia comunale, tenuto conto dell'ordine cronologico di presentazione della domanda, deve esprimersi nei termini previsti dai regolamenti comunali o, in mancanza, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al terzo comma, in ordine agli aspetti di propria competenza. Decorso il termine di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui all'art.16 della legge 7-8-1990, n.241.

5. Entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al quarto comma, il responsabile del procedimento formula una motivata proposta all'autorità competente ad emanare il provvedimento.

6. Il provvedimento conclusivo è adottato entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al quarto comma. Di esso è data immediata notizia all'interessato.

7. Decorso inutilmente il termine di cui al sesto comma, l'interessato, con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario o in piego raccomandato con avviso di ricevimento, può richiedere al sindaco di adempiere entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

8. Decorso altresì inutilmente il termine intimato di cui al settimo comma, il responsabile del procedimento e il soggetto competente all'adozione del provvedimento rispondono per i danni arrecati per il loro comportamento inadempiente e l'interessato può inoltrare istanza al presidente della giunta regionale competente, il quale, nell'esercizio di poteri sostitutivi, in caso di accoglimento dell'istanza, nomina entro i trenta giorni successivi un commissario ad acta che, nel termine perentorio di sessanta giorni, nel rispetto dei piani urbanistici, delle norme e dei regolamenti, adotta il provvedimento che ha i medesimi effetti dell'atto amministrativo abilitativo alla edificazione. Gli oneri finanziari relativi all'attività del commissario di cui al presente comma sono a carico del comune interessato.

9. Il commissario di cui all'ottavo comma esercita i poteri di accesso sui luoghi e presso gli
uffici dell'amministrazione, con i medesimi poteri attribuiti al responsabile del procedimento ed al sindaco.

10. I controlli da effettuare ai fini del rilascio dei certificati di abitabilità e di agibilità, estesi all'accertamento della conformità urbanistico-edilizia, sono eseguiti dagli uffici comunali. In caso di inadempienza protratta per oltre sessanta giorni, il certificato può essere sostituito, in via provvisoria, da una dichiarazione redatta ai sensi della legge 4-1-1968, n.15, e successive modificazioni, sotto la propria responsabilità da un professionista abilitato>> (quest'ultimo comma è stato abrogato - limitatamente alla disciplina per il rilascio del certificato di abitabilità - a partire dal 29-12-1994, ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 22-4-1944, n.425).
Art.5.

Finanziamento delle opere di Edilizia Scolastica
1. Il termine del 31 dicembre 1992 previsto dall'art.1, terzo comma, della legge 23-12-1991, n.430 è differito al <<31 dicembre 1994>>.

2. Qualora l'ente locale non provveda entro il termine di cui all'art.11, decimo comma, del decreto legge 1-7-1986, n.318 (tale comma dispone che <<gli enti interessati inoltreranno la richiesta di finanziamento del progetto esecutivo approvato alla Cassa Depositi e Prestiti, entro il termine di novanta giorni dalla data del decreto ministeriale di cui al comma 5>>), convertito, con modificazioni, dalla legge 9-8-1986, n.488 alla richiesta di mutuo, ovvero alla presentazione della documentazione relativa alla predetta richiesta entro il termine stabilito dalla Cassa depositi e prestiti nell'atto di adesione al finanziamento, ovvero all'affidamento delle opere entro novanta giorni dalla comunicazione della concessione di mutuo, ai relativi adempimenti provvede un commissario ad acta nominato dalla regione; ove la regione non provveda nel termine di trenta giorni, il commissario ad acta è nominato dal commissario del Governo.<<2-bis. Nel termine di cui al primo comma le regioni possono, con provvedimento motivato, proporre che un finanziamento, già concesso per la realizzazione di un'opera di edilizia scolastica con mutuo a carico dello Stato, venga destinato al compimento parziale dell'opera stessa, purché funzionalmente idonea>>.

Art. 6
Si omette
Art. 7
Edilizia Sovvenzionata e Agevolata
1. Si omette in quanto modificativo dell'art.3 della legge 179/1992.

2. Il segretario generale del CER comunica al presidente della giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le informazioni, i dati ed ogni altro elemento utile ad individuare lo stato di attuazione dei programmi di edilizia residenziale già avviati, nonché gli eventuali ritardi nella programmazione e nella realizzazione degli interventi.

3. Le disposizioni di cui ai commi settimo, ottavo e ottavo-bis dell'art.3 della legge 17-2-1992, n.179, come modificato dal primo comma del presente articolo, si applicano anche agli interventi ricompresi nei programmi già approvati e i relativi termini <<decorrono dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto>> (la legge di conversione è entrata in vigore il 19 dicembre 1993).

4. Le regioni interessate da eventi sismici, nell'ambito delle disponibilità loro attribuite, riservano una quota non inferiore al 5 per cento fino alla completa eliminazione delle baracche o di altri locali adibiti ad abitazione, occupati in via provvisoria a seguito di eventi sismici o di altri eventi straordinari. Le regioni provvedono contemporaneamente alle assegnazioni dei nuovi alloggi, alla rimozione delle baracche e degli altri locali anzidetti.
Art. 7-bis
Pareri regionali su progetti di opere pubbliche

1. <<La regione è tenuta ad esprimere entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta i pareri sui progetti di opere pubbliche sottoposti alla valutazione di organi regionali. Qualora la regione e i comitati tecnici regionali non ottemperino a tale obbligo, la commissione per il controllo sugli atti regionali provvede a nominare un commissario ad acta con il compito di sostituire gli organi regionali nel rilascio dei relativi pareri>>.
Art. 8
Edilizia per la mobilità del personale pubblico ed Edilizia sperimentale
1. Il presidente della giunta regionale, nel caso di proposte di intervento di edilizia residenziale predisposte in attuazione dell'art.18 del decreto legge 13-5-1991, n.152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12-7-1991, n.203, al fine di adottare i provvedimenti di cui al quinto comma del citato art.18, promuove la conclusione di un accordo di programma ai sensi dell'art.27 della legge 8-6-1990, n.142, da adottare nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al quarto comma del presente articolo.

2. Il presidente della giunta regionale, qualora il comune nel cui territorio sono localizzate proposte di interventi di sperimentazione nel settore dell'edilizia di cui all'art.2, primo comma, lettera f), della legge 5-8-1978, n.457, e successive modificazioni, non rilasci le concessioni di edificazione entro novanta giorni <<dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto>>, provvede in via sostitutiva nei successivi centoventi giorni, anche mediante la nomina di un commissario <<ad acta>>.

3. Alla scadenza dei termini di cui ai commi primo e secondo, gli affidamenti sono revocati di diritto.

4. Il segretario generale del CER comunica al presidente della giunta regionale, entro sessanta giorni <<dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto>> gli elenchi delle proposte di intervento di cui ai commi primo e secondo <<e gli elenchi dei soggetti attuatori>>.
Art. 9
Nuovi contributi in materia edilizia
<<1. I fondi di cui alla legge 14-2-1963, n.60, e successive modificazioni, possono essere destinati a parziale copertura del costo convenzionale degli interventi di recupero edilizio realizzati dai comuni, dagli IACP, da cooperative edilizie di abitazione, da imprese di costruzione e da consorzi fra i soggetti suddetti>> (comma così sostituito dall'art.4 della legge 28-1-1994, n.85).

<<2. Gli alloggi realizzati sono concessi in locazione per un periodo non inferiore a otto anni e sono soggetti alle disposizioni di cui ai commi da 3 a 8 dell'art.8 della legge 17-2-1992, n.179.

3. Il CER definisce modalità e criteri generali per la determinazione dell'ammontare dei contributi, per la loro concessione e per il loro eventuale rimborso, nonché per l'individuazione dei locatari>>.
Art. 10
Contributi per l’Edilizia Residenziale Pubblica
1. Per provvedere al pagamento dei conguagli di cui all'art.16, secondo comma, della legge 27- 5-1975, n.166, nonché di quelli dovuti in applicazione degli artt. 2 e 10 della legge 8-8-1977, n.513, il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato a utilizzare, fino al limite di <<centosettanta miliardi>>, le risorse disponibili di cui all'art.4-bis del decreto legge 12-9-1983, n.462, convertito, con modificazioni, dalla legge 10-11-1983, n.637, e non impegnate per le finalità originarie. La predetta somma di lire <<centosettanta miliardi>> è versata all'entrata del bilancio dello Stato.

2. I prelevamenti sono disposti in favore degli istituti di credito mutuanti nella misura anticipata fino ad un massimo dell'80 per cento dei crediti bancari dichiarati.
Art. 12
Si omette in quanto relativo a disposizioni modificative della legge 183/1989.
Art. 13
Procedure per l’attuazione di progetti di protezione dell’ambiente
1. Per assicurare la realizzazione delle opere e delle attività di salvaguardia ambientale, il presidente di ciascuna regione o provincia autonoma interessata può procedere, su conforme delibera della giunta e sentito il Ministro dell'ambiente, alla nomina di un commissario <<ad acta, che esercita i poteri specificatamente attribuitigli con il provvedimento di nomina. Per tutti gli altri poteri e funzioni rimangono ferme le competenze degli enti competenti in via ordinaria>>. Ai fini dell'acquisizione delle necessarie intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche, il commissario <<può convocare>> apposite conferenze di servizi ai sensi dell'art.14 della legge 7-8-1990, n.241, che devono pronunciarsi entro trenta giorni dalla prima convocazione. <<L'approvazione assunta all'unanimità sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole amministrazioni e comporta, altresì, dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori>>.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il CIPE approva, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentite le competenti commissioni parlamentari sulla priorità, sul riparto delle risorse e sulle procedure di spesa, sentita altresì la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome sulla individuazione dei singoli interventi, il programma triennale dell'azione pubblica per la tutela ambientale relativo alle risorse disponibili anche in conto residui e non impegnate nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente. <<Con lo stesso programma sono riassegnate le somme già destinate ad interventi di tutela ambientale, revocate ai sensi dell'art.1, primo comma, del presente decreto. A tal fine gli importi derivanti dalle revoche sono riassegnati ai pertinenti capitoli di spesa con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'ambiente>>.

3. Le regioni interessate ai decreti di deroga ai sensi degli artt. 16 e 17, terzo comma, e 18, del decreto del Presidente della Repubblica 24-5-1988, n.236, nonché le regioni nel cui territorio vi siano zone dichiarate, per gravi motivi di inquinamento idropotabile, in stato di emergenza ai sensi e per l'effetto di cui all'art.5 della legge 24-2-1992, n.225, individuano gli interventi urgenti ed inderogabili da ultimare entro il 31 dicembre 1994 volti a garantire l'approvvigionamento idropotabile conforme ai requisiti di qualità stabiliti dall'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 24-5-1988, n.236. Entro il 31 dicembre 1993 le regioni trasmettono ai Ministeri dell'ambiente e dei lavori pubblici la relazione sullo stato di attuazione dei singoli interventi.
Art. 14
Si omette, in quanto inerente provvedimenti a favore dell'A.N.A.S.
Art. 15
Disposizioni di attuazione
1. Il Ministro del tesoro é autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui, occorrenti per l'attuazione del presente decreto.
Art. 16
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il 6 ottobre 1993.
 
 
 
 

 
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ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO
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