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LEGGE 5 agosto 1978, n. 457 e successive modifiche e integrazioni - Edilizia agevolata. Variazione dei limiti di reddito per l’accesso ai benefici dell’edilizia agevolata per il biennio luglio 2008 - giugno 2010.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO TERRITORIO

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n° 6 concernente “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento Regionale 06 settembre 2002, n° 1 concernente “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 5 agosto 1978, n. 457 concernente “Norme per l'edilizia residenziale” e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 17 febbraio 1992, n. 179 concernente “Norme per l'edilizia residenziale pubblica” ;

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

VISTA la Legge Regionale 06 agosto 1999, n° 12 concernente “Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica” e successive modificazioni ed integrazioni

VISTA la delibera CIPE 30 luglio 1991 concernente “Determinazione dei massimali di mutuo e dei nuovi limiti di reddito per l’edilizia agevolata”;

VISTA la delibera CIPE 14 febbraio 2002 n.1 che ha previsto – per i limiti di reddito relativi ai programmi di edilizia agevolata gestiti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – l’adeguamento “…ai limiti massimi di reddito vigenti nelle singole regioni per gli interventi di edilizia agevolata gestiti dalle stesse ed ai successivi aggiornamenti che le regioni intenderanno adottare;

VISTA la determinazione del Direttore del Dipartimento Territorio 15 settembre 2006, n.3114 con la quale sono stati modificati i limiti di reddito per l’accesso ai benefici dell’edilizia agevolata per il biennio luglio 2006 – giugno 2008;

CONSIDERATO che l’andamento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati ha subito un incremento, tra il mese di luglio 2006 e il mese di giugno 2008, del 5.4%, come risulta dalle determinazioni dell’I.S.T.A.T.;

TENUTO CONTO
dell’articolo 20, comma secondo, della legge 5 agosto 1978, n. 457, che prevede la revisione biennale dei limiti di reddito per l’accesso ai benefici dell’edilizia agevolata;

RITENUTO dover provvedere alla variazione dei limiti di reddito per l’accesso ai benefici dell’edilizia agevolata, aggiornando quelli individuati dalla determinazione del Direttore del Dipartimento Territorio 15 settembre 2006, n.3114

DETERMINA

1 – I limiti di reddito per l’accesso ai benefici dell’edilizia agevolata sono stabiliti per il biennio luglio 2008 - giugno 2010, per le considerazioni in premessa, come segue:
Categorie
Fascia
Limiti di reddito in €
Alloggi in proprietà

1^

20.827,00
2^
24.600,00
3^
41.264,00
Alloggi in locazione a termine

Alloggi in locazione permanente

Alloggi in locazione a proprietà differita
Unica
41.264,00
Alloggi in uso o godimento- cooperative a proprietà indivisa
Unica
20.827,00

2 – I limiti di reddito di cui al punto 1 si applicano alle assegnazioni, ai contratti di locazione, nonché agli atti preliminari e definitivi di acquisto effettuati successivamente alla data di pubblicazione della presente determinazione sul B.U.R del Lazio.
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R. del Lazio ed inserito sul sito internet www.regione.lazio.it

Dott. Raniero De Filippis


 
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